CNR

Il rispetto della sicurezza non impone cartellini o tornelli. Anzi!!

In questi giorni, a seguito dello sciopero bianco proclamato dall’Assemblea dei R&T di Napoli per chiedere l’immediatoi ritiro da parte del CNR delle Circolari n. 6 e 9, si stanno moltiplicando da più parti invocazioni alla normativa sulla sicurezza sul posto del lavoro per giustificare l’obbligo del cartellino e dei tornelli anche per i R&T, con particolare riferimento al presunto obbligo da parte del Direttore di fornire al Vigili del Fuoco, in caso di incendio o di altro evento che richieda l’esodo dal posto di lavoro, l’elenco dettagliato del personale (e dei visitatori) presenti in Istituto al momento del loro intervento.
Tali invocazioni sono però tutte prive di alcun riferimento normativo specifico, banalmente perché non esiste alcuna normativa o direttiva che imponga al datore di lavoro il suddetto obbligo. Anche nel ricorso presso la Corte di Appello di Bologna il CNR ha cercato di giustificare, senza successo, l’obbligo del cartellino affermando che esso avesse lo scopo di “verificare i tempi di presenza in sede anche al fine di consentire una regolare applicazione delle norme in materia di tutela di lavoro”, senza però citare una sola di dette norme.
D’altronde basterebbe il buon senso per capire che una siffatta norma non esiste: decine di migliaia di magistrati e professori e ricercatori universitari vanno ogni giorno a lavorare senza timbrare e milioni di cittadini si recano quotidianamente all’università a studiare, a scuola a parlare con i professori dei figli, in ospedale a fra visita a parenti ricoverati, in comune a chiedere certificati, in commissariato a presentare denunce,… senza che sia in alcun modo registrata la loro presenza nell’edificio pubblico!! E non per questo i tribunali, le università, le scuole, gli uffici comunali, i commissariati e le questure non rispettano la normativa sulla sicurezza sul posto del lavoro.
E se il buon senso non basta, basta leggere le Circolari n. 4962 e 4963 dei Vigili del Fuoco per apprendere che, proprio nel rispetto della normativa sulla sicurezza dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro), in caso di emergenza (“esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza”) i tornelli (e le porte scorrevoli orizzontali) posizionati lungo le uscite di emergenza devono essere sganciati in modo “da non creare intralcio all’esodo delle persone”, cosicché proprio in caso di emergenza il datore di lavoro non potrà (e quindi a maggior ragione non dovrà) conteggiare il numero di dipendenti e visitatori usciti e quindi il numero di quelli ancora presenti al momento dell’eventuale intervento dei Vigili del Fuoco, anche laddove l’esodo avvenga attraverso i tornelli e non le normali uscite di sicurezza prive di tornelli.
Per di più, sono proprio i tornelli posizionati lungo le uscite di emergenza a rappresentare un potenziale pericolo per la sicurezza sul posto del lavoro, dato che le summenzionate Circolari dei Vigili del Fuoco prescrivono una serie di condizioni per renderli sicuri: 1) l’uscita deve essere presidiata, 2) i tornelli devo poter essere sganciati e il dispositivo di sgancio deve essere facilmente identificabile e accessibile, 3) i tornelli devono aprirsi automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica, 4) ogni lavoratore e ogni visitatore devono essere informati su come sganciare i tornelli, anche attraverso apposita segnaletica. Pertanto, è fatto obbligo al datore di lavoro di fornire ad ogni lavoratore informazioni dettagliate riguardo l’uso del dispositivo di sgancio in situazione di emergenza, le procedure da adottare e l’ubicazione dei comandi manuali.

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