CdA CNR Sintesi

Stralcio – CdA del 1 giugno 2018 – INFORMATIVA SUL PERCORSO DI STABILIZZAZIONE

Cari colleghi, a seguito delle numerose richieste di informazioni in merito al punto 10 (INFORMATIVA SUL PERCORSO DI STABILIZZAZIONE) all’OdG del CdA del 1 giugno 2018, vi trasmetto le informazioni in mio possesso.

Il CdA del 1 giugno aveva all’OdG la semplice informativa in merito al percorso di stabilizzazione e non una decisione da assumere, cosa che avverrà spero a breve, allorquando tutte le risorse necessarie saranno effettivamente disponibili. Ciò avverrà quando il DPCM dell’11 aprile 2018 , che assegna all’Ente 9.124.580,00€ per il 2018 e circa 40 milioni di euro a decorrere dal 2019, sarà registrato dalla Corte dei Conti.
L’amministrazione ha dunque illustrato una possibile modalità per l’attuazione del superamento del precariato, nell’ipotesi che l’Ente finanzi con risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità nella misura del 50% dei finanziamenti che dovrebbe ricevere, ovvero circa 20 milioni di euro (che è il minimo di quanto previsto dal comma 671, art 1 della Legge 205/2017).
La proposta dell’amministrazione è quella di prendere in considerazione le unità di personale che abbiano maturato i 3 anni di servizio/attività presso il CNR e che abbiano diritto alla priorità in base al comma 21 dell’art 20 del DLgs. 75/2017 (in servizio alla data del 22 giugno 2017).

La modalità proposta prevede per il comma 1 dell’art.20 del DLgs. 75/2017:
– 725 Unità di personale titolare di contratto a tempo determinato (cosiddetti TD puri);
– 331 Unità di personale titolare di diverse tipologie di contratto (cosiddetti misti);
– 64 Unità di personale titolare di contratto a tempo determinato attivato per chiamata diretta, previa apposita selezione consistente nella verifica da parte di un comitato di esperti della relativa professionalità su base curriculare, eventualmente integrata da un colloquio.

La presa di servizio dovrebbe avvenire entro il 31/12 2018 ai fini dell’erogazione previste dal DPCM.

Per il personale che rientra nelle previsioni di cui al comma 2 dell’art.20 del DLgs. 75/2017 l’amministrazione propone di pubblicare entro il luglio 2018 delle procedure concorsuali riservate in misura non superiore al 50% dei posti disponibili a concorso per il personale non dirigenziale e in un numero che l’amministrazione stima fra le 70 e le 80 unità di personale.
Nel biennio successivo, l’ente potrebbe poi disporre ulteriori assunzioni per scorrimento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Il Consiglio di Amministrazione sarà, dunque, in prossimo futuro chiamato a prendere delle decisioni in merito e a valutare la copertura dei circa 20 milioni di euro che vanno individuati fra le risorse interne aventi carattere di certezza e stabilità.
Evidentemente, è un risultato impotante il fatto che il processo di stabilizzazione stia per essere avviato in modo formale.
Relativamente al dettaglio ed alle modalità operative sopra riportate, trattandosi di un’ informativa, mi sono riservato di effettuare le mie considerazioni a valle di un’attenta analisi della documentazione che ci è stata consegnata direttamente in sede di Consiglio.

Al fine di verificare la correttezza delle liste predisposte dall’amministrazione per il personale rientrante nelle previsioni di cui al comma 1 dell’art.20 del DLgs. 75/2017, di seguito trovate tali liste suddivise per categorie:

  • comma 1 cosiddetti puri;
  • comma 1 cosiddetti misti;
  • comma 1 a chiamata diretta;
  • comma 1 non prioritari.

Vi invito a segnalare direttamente all’amministrazione eventuali difformità.

Cordiali saluti
Vito Mocella

24 thoughts on “Stralcio – CdA del 1 giugno 2018 – INFORMATIVA SUL PERCORSO DI STABILIZZAZIONE

  1. Buongiorno,
    in merito alle chiamate dirette vedo soltanto la categoria di coloro che hanno “solo contratti a chiamata diretta” e non capisco come mai non ci sono i cosiddetti TD misti a chiamata diretta che anch’essi hanno diritto alla stabilizzazione ai sensi del comma 1 dell’art 20 del DLgs. 75/2017 (legge Madia).
    Vorrei sottoporre all’attenzione di tutti la mia situazione: sono stato assegnista di ricerca del CNR dal 1-7-2011 al 22-9-2015 e poi, grazie alla vincita del bando SIR del MIUR, il 23-9-2015 ho stipulato per chiamata diretta un contratto a tempo determinato come specificato nel bando. L’allegato 3 del bando riportava anche il fac-simile della lettera di impegno della Host Institution a stipulare per chiamata diretta un TD in caso di finanziamento (la lettera doveva essere allegata alla domanda di partecipazione al bando). Non si tratta quindi di una chiamata diretta pura (che in ogni caso darebbe ugualmente diritto alla stabilizzazione) ma di una chiamata diretta prevista secondo una norma di legge perfettamente equivalente a una procedura concorsuale.
    Infatti nella Circolare n.3/2017, inerente gli indirizzi operativi sull’applicazione della disciplina contenuta nella Legge Madia, il requisito richiesto dalla lettera (b) del punto 3.2.1 stabilisce che il titolare di contratto di lavoro a tempo determinato presso l’amministrazione che deve procedere all’assunzione ai sensi dell’articolo 20, comma 1, sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria “anche prevista in una normativa di legge”.
    Ebbene, questo è proprio il mio caso in quanto la graduatoria dei vincitori del progetto SIR è stata pubblicata con il decreto direttoriale del MIUR n.1161 del 03-06-2015 a valle del superamento di tre fasi di valutazione da parte di una commissione nazionale designata dal MIUR, in competizione con altri ricercatori.
    Ci tengo infine a precisare che la legge 230/05, art. 1, comma 9 ed il successivo art. 29, comma 7, della legge 240/2010 prevedono la chiamata diretta di studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del MIUR e finanziati dall’Unione Europea o dal MIUR e che il D.M. n.963/2015, art. 3, stabilisce che il programma SIR è un progetto di alta qualificazione finanziato dal MIUR.
    In sintesi, nonostante la legge mi da pieno diritto alla stabilizzazione ai sensi del comma 1 dell’art 20 del DLgs. 75/2017, ad oggi il mio nome non risulta in alcuna delle liste predisposte dall’amministrazione consegnate direttamente in sede di Consiglio.

    1. Per l’esattezza, come per altro anche la direzione generale si è affrettata a precisare, le liste predisposte dall’amministrazione sono state consegnate ai sindacati e non al Consiglio. Ho ritenuto che fosse importante renderle pubbliche, non solo in ossequio ad un generale principio di trasparenza, ma per consentire un controllo diffuso delle stesse che è l’unico modo per evitare che le liste contengano errori e dimenticanze.

  2. Vorrei segnale che la categoria “comma 1 non prioritari” NON è presente nell’elenco di coloro che prenderanno sevizio entro il 31/12/2018.
    In questo gruppo c’è il personale che aveva un contratto a tempo determinato con anzianità uguale o maggiore a 3 anni alla data del 28/08/2015, con almeno un contratto da concorso pubblico, ma che non è più in servizio alla data del 22/06/2017.
    Stiamo parlando di persone che hanno anche più di 10 anni di esperienza con il CNR (contratti da concorso pubblico) e che di fronte allo stallo della situazione del precariato hanno dovuto ripiegare su altro.
    Non capisco perché devono essere esclusi da questa tornata e sopratutto sorpassati da chi un concorso non l’ha mai fatto.

  3. Buongiorno,

    in merito al percorso di stabilizzazione proposto dall’amministrazione dell’ente mi preme sottolineare che il D.Lgs. del 25 maggio 2017 numero 75 (riforma Madia) all’articolo 20 recita:

    “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità̀ acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

    a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
    b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività̀ svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
    C) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”

    La circolare n 3 del 2017 emanata dal ministero al paragrafo 3.2.1 riporta:

    “I primi due commi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 (di seguito, in breve, “art. 20”) costituiscono i due pilastri portanti della possibilità che hanno le amministrazioni di avviare procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020.
    1. L’articolo 20, comma 1, consente l’assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga tutti i seguenti requisiti:
    a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015 2, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’amministrazione che deve procedere all’assunzione: all’atto dell’avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere più in servizio; rileva, tuttavia, la previsione del comma 12 dell’articolo, secondo cui ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (22 giugno 2017); tale ultimo criterio, ferma restando la prevalenza dell’effettivo fabbisogno definito nella programmazione, è prioritario rispetto ad altri eventualmente fissati dall’amministrazione per definire l’ordine di assunzione a tempo indeterminato; i criteri scelti suppliranno anche per l’ordine da attribuire a coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017;
    b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge 3 – in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
    c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all’assunzione, fatto salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l’amministrazione dell’inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell’unità organizzativa di assegnazione.”

    Leggendo con attenzione il comma 1 lett. c del D.Lgs. si parla espressamente di anni di “servizio” presso l’amministrazione. Il “servizio” presso il CNR si ottiene solo con contratti a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato per i quali si firma una apposita lettera di presa di servizio. Al contrario, per tutti i contratti flessibili non si parla di “servizio” ed in quanto tali non consentono di accumulare periodi di servizio.
    A sua volta, anche la circolare 3, paragrafo 3.2.1, art1 comma C, parla di “almeno tre anni di servizio”, che ribadisco si ottiene solo con contratti TI o TD.
    Pertanto, se per i cosiddetti comma 1 misti gli anni di servizio si maturano conteggiando anche i periodi di contratti flessibili, si ravvisa una palese disparità di trattamento nei confronti di coloro che hanno avuto con l’Ente soltanto rapporti di lavoro prestati con tipologie di contratto flessibile.
    Quest’ultimi, infatti, hanno pieno e uguale diritto alla stabilizzazione diretta. Altrimenti si assisterebbe ad una grave violazione del principio di uguaglianza in quanto per alcuni i cd. Contratti flessibili sono idonei a far maturare gli anni di servizio e quindi dar loro diritto alla stabilizzazione, per altri invece l’aver prestato attività lavorativa solo con tale tipologia di contratto non determina alcunché.
    Infine, è bene precisare che la circolare non è un atto normativo e né ad esso si può assimilare, ma è soltanto un mero atto interno della P.A.. Pertanto la circolare n. 3 non può ritenersi la fonte da cui attingere per individuare coloro che hanno diritto alla stabilizzazione diretta, poiché da un’attenta lettura si palesa il netto contrasto con l’art. 20 del D.Lgs 75/2017, in quanto fornisce un’interpretazione completamente difforme dal dettato legislativo e pertanto è da ritenersi contra legem e quindi inapplicabile.

    Sia nel DLgs75 che nella Circolare3, inoltre, si parla esplicitamente di “pubblici concorsi emanati anche da altre amministrazioni”.

    A conti fatti, trovo illegittima la posizione che vuole intraprendere l’ente poiché per quanto esposto nella prima parte del mio intervento i comma1 misti non esistono e in ogni caso sono da considerarsi contro legge. I contratti flessibili o determinano per tutti rapporti di servizio o non lo sono per nessuno. Per le chiamate dirette, c’è da precisare, che non tutte sono uguali, ma bisogna valutare caso per caso poiché chi ha vinto progetti quali ERC, FIRB, SIR ecc ha diritto alla stabilizzazione in quanto ha vinto un concorso emanato da un’altra amministrazione.

    1. Questo punto e’ importantissimo! Se si decide di valutare i contratti di lavoro flessibile per ALCUNI che magari sono riusciti a fare anche solo 2-3 giorni di TD perché’ non valutarli per quelli che i hanno fatto 10 anni di flessibile? Il lavoro flessibile o vale o non vale per il computo degli anni di precariato. Questa contraddizione apre la via ai ricorsi…..

      1. Infatti è quello che sostengo io. Il principio di uguaglianza non si può usare a piacimento. Se anche un solo giorno di contratto flessibile fa maturare “servizio” per i cosiddetti TD misti, allora anche chi è comma2 matura servizio.

        Inoltre, ripensandoci bene, per quanto riguarda i vincitori di progetti ERC, FIRB, SIR ecc, che prevedono l’assunzione a TD per chiamata diretta, queste persone devono essere considerate dei c1 “puri” poiché hanno vinto un pubblico concorso bandito da un’altra amministrazione pubblica. Il fatto che siano in un’altra lista ( C1 chiamate dirette) serve solo per far assumere tutte le altre chiamate dirette che non hanno mai vinto un corcorso.

  4. In merito alle scelte sull’attuazione delle procedure di stabilizzazione vorrei sottolineare che i lavoratori con contratti flessibili (Comma 2) sono stati troppo penalizzati rispetto ai loro colleghi che rientrano in Comma 1.Va considerato che i lavoratori inclusi in Comma 2 svolgono in tutto e per tutto attività di Ricerca al pari dei colleghi del Comma 1 ed hanno l’unico demerito di essere stati pagati, per questioni di natura meramente economica, mediante forme contrattuali meno tutelanti. Tuttavia, proprio in considerazione di questa nota realtà esistente nel settore della Ricerca, la legge Madia, pur indicando modalità differenti di attuazione, considera sia i Comma 1 che i Comma 2 come lavoratori aventi Diritto alla stabilizzazione e riconosce ai contratti flessibili una rilevante dignità, includendo in Comma 1 addirittura lavoratori misti che maturano tre anni con contratti flessibili e almeno 1 giorno di T.D. entro dicembre 2017, quindi in pratica anche lavoratori che paradossalmente hanno un solo giorno di TD.

    Alla luce di ciò appare davvero troppo netta la discrepanza creata tra queste due categorie di lavoratori. Si evince, infatti, un’evidente inadeguatezza numerica relativa al numero di personale Comma 2 che ci si impegna a stabilizzare.

    Cordiali saluti

  5. Un paio di osservazioni:

    La proposta fatta dall’Amministrazione sulla procedura di stabilizzazione dei precari mi sembra molto disequilibrata e non adeguatamente rispettosa dello spirito della Madia che prevede i Comma 1 e Comma 2 a pari dignità. Invece, nella maniera proposta, gran parte delle risorse dell’Ente sono assorbite dai Comma 1, lasciando per i Comma 2 solo risorse marginali.

    Inoltre, per quanto riguarda il Concorso per i Comma 2, varrebbe la pena di far prima scorrere le graduatorie del Concorso 368 in cui sono già probabilmente inclusi come idonei precari Comma 2. Lo scorrimento delle graduatorie è un procedimento rapido, unicamente amministrativo e senza necessità di formare Commissioni, risparmiando così tempo e risorse dell’Ente.

    Inoltre, a mio parere va tenuto in forte considerazione il fatto che alcuni comma 2 potrebbero essere già idonei in concorsi precedenti, diversi dai 368.

    Grazie

  6. A mio parere, l’impianto dei criteri CNR basati sulla Madia risulta discriminante nei confronti di quanti , pur possedendo una o più idoneità in posizione utile (cosa che autorizzerebbe una chiamata a prescindere da altri criteri aggiuntivi) è stato posto tra i candidati da stabilizzare ai sensi del comma 2. Si configura così uno strano precedente secondo il quale occorre superare non uno, ma almeno due concorsi per essere assunti nella Pubblica Amministrazione. Con riferimento alla mia situazione personale, essendo io presente in due graduatorie di idonei in “posizione utile”, di fatto mi si sta chiedendo di superare la terza prova selettiva.
    Faccio, inoltre, notare che, paradossalmente, proprio l’applicazione dei “criteri Madia” agli scorrimenti di graduatoria, fa si che sia io stesso a “bloccare” gli scorrimenti delle graduatorie in cui sono presente. Questo impedisce di fatto ogni mia legittima aspirazione a veder utilizzate quelle graduatorie.
    Credo che questi aspetti costituiscano dei difetti e probabilmente vizi di incostituzionalità dell’impianto di stabilizzazione messo in campo. I criteri Madia, sono infatti successivi alla pubblicazione delle graduatorie di idonei e di fatto realizzano una discriminazione, introducendo peraltro requisiti non previsti al momento dei concorsi, tra chi ha successivamente usufruito di un TD e chi non ha potuto farlo.
    Spero che si possano adottare dei correttivi che tengano conto di quanto da me esposto.
    Massimo Bavusi

    1. Anche io credo vada preso in considerazione il fatto che tra i comma 2 ci sono alcuni già idonei in precedenti concorsi. Si dovrebbe considerare l’ipotesi di una via preferenziale per loro. Fermo resta, nell’ipotesi prospettata, la questione di un forte ed ingiusto squilibrio tra comma 1 e comma 2.

      1. Buongiorno, sono d’accordo con i colleghi su quanto scritto in merito al personale che rientra nelle previsioni di cui al comma 2 dell’art.20 del DLgs. 75/2017: dovrebbe assolutamente presa in considerazione lo scorrimento delle graduatorie di concorsi precedenti. Molti di coloro che hanno avuto con l’Ente soltanto rapporti di lavoro prestati con tipologie di contratto flessibile (anche decennali) hanno già almeno un’idoneità e andrebbe assolutamente presa in considerazione.
        Basterebbe semplicemente fare un censimento degli idonei che abbiano i requisiti del comma 2, molti di questi non sono entrati negli scorrimenti perche’ avevano persone avanti che, non avendo i requisiti della legge madia, bloccavano le graduatorie. Inoltre, vorrei sottolineare l’assoluta disparità di tra comma 1 e 2, non solo per il numero di posti ma anche sul trattamento. I comma 1 vengono elencati e suddivisi in diverse tipologie: i puri, i non puri, quelli con chiamate dirette e i non piu’ in servizio mentre per il comma 2 un’unica categoria? Perche’ non esiste una lista dei comma 2 che includa coloro che hanno gia’ sostenuto un concorso per TI e sono risultati idonei?

    2. Sono felice se tramite la stabilizzazione si riesce (almeno in parte) a risolvere il problema del precariato, ma ci sono due punti che sollevano perplessità e che riguardano in particolare l’assunzione dei ricercatori:
      1) Scegliere una data a caso (il 22 giugno 2017) per decidere chi è prioritario e chi no per le politiche scientifiche dell’ente
      2) Infischiarsene dei concorsi fatti e delle graduatorie in essere

      Riguardo al primo punto: Sappiamo tutti che può succedere a chiunque di essere senza contratto per qualche settimana (a volte mesi) e chi ha avuto la sfortuna di essere scoperto alla data del 22 giugno 2017 rischia una grave ed ingiusta penalizzazione.
      Capisco non voler prendere chi è cessato da qualche anno e non ha più avuto contratti con il CNR, ma mi sembra chiaro che nella lista dei non prioritari ci sono persone che dopo la fatidica data del 22 giugno 2017 hanno avuto e hanno un contratto con il CNR. Credo che chi ha i requisiti comma 1 e ha un contratto con il CNR (TD o flessibile) dopo il 22 giugno 2017 debba avere pari dignità di chi ha avuto la fortuna si essere in servizio alla data fatidica.
      Capisco che lo dice la legge, ma la legge non prevede la stabilizzazione dei ricercatori assunti per chiamata diretta (tranne per casi specifici legati a progetti FIRB, ERC, SIR e simili) che invece si propone di assumere.
      Questa scelta di preferire le chiamate dirette ai non prioritari non mi sembra condivisibile (potrebbe essere causa di ricorsi?).

      Riguardo il secondo punto: abbiamo speso tempo e denaro come ente per decidere delle tematiche su cui investire e per le quali bandire concorsi che abbiamo faticosamente espletato. Sebbene non tutti i concorsi siano stati un esempio di trasparenza e merito, molti lo sono stati. Ci sono tanti precari che hanno sgobbato per prendere un’idoneità ad un concorso 367, 368 etc. e adesso rischiano di vedersi scavalcati da chi semplicemente ha avuto il giusto contratto al giusto momento (il 22 giugno 2017), e che magari non è riuscito nemmeno ad avere l’idoneità allo stesso concorso da ricercatore a TI.
      Anche questo mi sembra profondamente ingiusto.
      Non ho la soluzione (anche perché non ho tutti i dati),
      Forse si potrebbe vedere quanti idonei a concorsi TI sono comma 1 o comma2 e procedere a scalare le graduatorie e stabilizzare gli idonei prima di stabilizzare chi non è idoneo?
      Scorrendo le graduatorie (al limite assumendo un limitato numero di esterni) probabilmente avremmo una situazione più omogenea e non soggetta a ricorsi visto che il superamento di un concorso è il “modo giusto” per entrare nella pubblica amministrazione.

    3. E’ profondamente ingiusto che ci sia questa enorme disaprità tra i candidati al comma 1 e quelli del comma 2 considerando che alcuni comma 2 potrebbero già avere una idoneità in concorsi CNR su graduatorie tutt’ora valide e precedenti alla Madia, mentre alcuni del comma 1 potrebbero non aver mai superato un concorso ma essere dentro per chiamata diretta.

  7. Mi trovo assolutamente d’accordo con le osservazioni dei colleghi che mi hanno preceduta (e con tanti altri), sul fatto che lo scorrimento delle graduatorie vigenti debba essere anteposto ad ogni nuova forma di procedura concorsuale ivi comprese quelle riservate ai cosiddetti “comma 2” ai quali, tra l’altro, appartengo.
    Non fosse altro che sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti ed approvate dal 1° gennaio 2007, c’è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all’avvio di nuove procedure concorsuali.
    Concordo inoltre sul fatto che i “comma 1” ed i “comma 2” debbano avere pari diritti e pari opportunità, e debbano, come qualcuno ha già evidenziato, essere trattati con pari dignità e stabilizzati in ugual misura.
    Dalle informazioni che circolano parrebbe infatti che si stia per intraprendere una linea pesantemente sbilanciata a discapito dei “comma 2”, considerati residuali rispetto ai “comma 1”, e ancora più penalizzante nei confronti degli idonei delle graduatorie vigenti, ledendo i legittimi diritti di questi ultimi ad essere assunti (ancor prima che stabilizzati) nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente ordinamento giuridico.
    Io sono favorevole alla stabilizzazione di tutti i precari, ma con ordine e Giustizia (da non misurare in funzione del tono di voce).
    Le “chiassose” rimostranze della maggioranza debbono essere ascoltate senza che possano prevaricare sul “silenzio” di chi non ha abbastanza voce per far valere i propri diritti.
    C’è ancora tempo per raddrizzare il tiro, prima che sia troppo tardi.
    In conclusione occorre far ordine sulle priorità, ancor prima che sulle procedure, proseguendo con le assunzioni tramite scorrimenti delle graduatorie vigenti.

    1. Cara Michela, perdona la mia “ingenuità”: chi è la maggioranza ? Numericamente le persone rientranti nel comma 1 e nel comma 2 hanno lo stesso ordine di grandezza. Ad ogni modo non è mai saggio restare in silenzio e, comunque, contate su di me per portare in CdA istanze corrette e ben motivate.

  8. Sposo in toto le considerazioni fin qui evidenziate dai colleghi. Negli ultimi giorni, nostro malgrado, i ricercatori precari appartenenti alla categoria riservata “comma 2” di cui faccio parte, hanno assistito ad uno scorretto sbilanciamento dell’asse della stabilizzazione verso i vari sottogruppi della categoria “comma 1”, compreso quel sottogruppo di persone con un lungo precariato da adr e qualche giorno di contratto a tempo determinato al 31-12-2017. La situazione è ancora piu preoccupante, se pensiamo che tra gli appartenenti al “comma 2” ci sono molti ricercatori che negli ultimi anni hanno collezionato una, due, tre idoneità in concorsi per ricercatore a tempo indeterminato banditi dall’ente, mostrando in tal modo la propria professionalità e competenze che esigono una degna considerazione. Alla luce di queste verità documentate e di quanto ribadito dal nostro ordinamento giuridico in merito agli scorrimenti di graduatorie attive, sarebbe auspicabile che per i “comma 2” che si sono gia distinti in precedenti concorsi, “guadagnando e sudando” una o piu idoneità, si proceda direttamente con un loro scorrimento dalle graduatorie stilate. Inoltre, secondo quanto riportato in un comunicato della uil, risalente a mazo 2018, parte dei soldi stanziati per assumere 152 giovani ricercatori, doveva essere destinata agli scorrimenti. Poi su quest’ultimo punto è calato il silenzio. Confido in un suo feedback, dott. Mocella, e nella capacità di tutti gli organi competenti di guidare al meglio questo percorso di stabilizzazioni, non dimenticando gli scorrimenti.

    1. Cara Maria, come ho scritto in precedente commento sono anche io perplesso per il forte sbilanciamento dell’ultima proposta dell’amministrazione. Per quanto riguarda gli scorrimenti, essi possono senz’altro essere effettuati: lo si è fatto l’anno scorso e credo che lo si farà anche nel futuro; gli scorrimenti, però, non possono essere la strada per risolvere il problema. Infatti, occorre tenere conto che gli scorrimenti non possono che avvenire in ordine progressivo e non è possibile in alcun modo scorrere le graduatorie “saltando” chi non ha i requisiti della stabilizzazione. Le risorse del concorso dei 152 “giovani ricercatori” possono essere utilizzate per scorrere solo concorsi analoghi, ovvero quelli degli 82 del 2016.

  9. Come i nostri colleghi anche noi rientriamo tra gli aventi diritto alla stabilizzazione “comma 2” e, nonostante entrambe risultiamo idonee in concorsi C.N.R. a tempo indeterminato in cui le nostre competenze e professionalità sono state già valutate e dimostrate, ora sulla base dall’art.20 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, dovremmo sostenere ulteriori procedure concorsuali “riservate”, ignorando un requisito già maturato che potrebbe essere riconosciuto, come per altri colleghi, negli ulteriori scorrimenti di graduatorie attive.
    Ad maiora
    Cristina e Milena

    1. Care Cristina e Milena (e lo stesso vale per gli altri in situazione analoga), ci possono essere in effetti diverse modalità per la procedura concorsuale riservata per i comma 2, prevista dal D.Lgs 75/2017. Il punto, credo dirimente, è quanta parte delle risorse verrà dedicata alla stabilizzazione dei comma 1 e quanta parte ai comma 2 (con procedura concorsuale riservata, tenendo o meno conto delle idoneità ottenute). Se le risorse fossero sufficienti per tutti non ci sarebbe alcun problema. Purtroppo le risorse non sono, per ora, sufficienti a soddisfare tutte le necessità di chi legittimamente ambisce alla procedura di stabilizzazione.

  10. Buongiorno,

    richiamo l’attenzione sulle catastrofiche conseguenze che potrebbe comportare equiparare il tempo di “contratto” di cui al comma 2 del D.Lgs. 75/2017 al “servizio” di cui comma 1.
    Qualora si volesse inserire i c.d. “misti” nell’ambito dell’art.20, comma 1 del D.Lgs. 75/2017, considerando ai fini del computo del “servizio” anche la durata temporale dei contratti flessibili, bisognerebbe tenere in considerazione anche gli effetti di tale computo ai fini della ricostruzione della carriera. Infatti, ai sensi dell’art 81 comma 7 del CCNL 2016-2018*, al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, hanno diritto al riconoscimento sia dell’anzianità di servizio e sia dell’anzianità economica maturata in capo all’Ente tutti coloro che abbiamo prestato servizio con contratto a tempo determinato (TD) presso il medesimo ente.
    Pertanto, anche ai c.d. comma1 “misti” si dovrebbe riconoscere l’anzianità di servizio per tutti gli anni di “lavoro” prestato presso l’ente con qualsiasi forma contrattuale e quindi anche l’anzianità economica e la conseguente ricostruzione di carriera. Ciò determinerebbe un significativo aggravio di spesa per il bilancio dell’ente.
    A questo punto, ne conseguirebbe per un principio di ragionevolezza e non discriminazione, che chiunque venga assunto a tempo determinato o tempo indeterminato, avrebbe il diritto alla ricostruzione dell’anzianità di servizio ed anzianità economica, indipendentemente dalla sua assunzione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, o ai sensi di un pubblico concorso (i cui vincitori non possono essere discriminati negativamente rispetto agli stabilizzati). Tale diritto si estenderebbe anche a coloro che siano stati assunti in passato per concorso, o verranno assunti per concorso in futuro. È ragionevole stimare che per il passato vi siano molte centinaia di persone che abbiano avuto contratti co.co.co. e/o assegni di ricerca prima di prendere servizio a tempo indeterminato.
    Ma tale ricostruzione di carriera non è prevista né dalle norme di legge, né dal CCNL (che è “lex specialis”). Quindi, nessun Direttore Generale la concederebbe a semplice istanza, pena la certezza di esporsi personalmente al danno erariale.

    Ne consegue che l’Ente sarebbe potenzialmente esposto ad una molteplicità di ricorsi con il rischio di un dissesto nel bilancio. Per tutelarsi, l’Ente dovrebbe usare alcune cautele per costituire un fondo di riserva ad hoc, quali ad esempio bloccare ogni possibile avanzamento interno (art. 53, art. 54, art. 15, ecc.), con immediata insurrezione del personale già in ruolo e di tutti i sindacati, soprattutto quelli confederali.
    Parimenti, tutti coloro che siano o saranno assunti a tempo determinato su fondi esterni, ma non rientrino nelle procedure di stabilizzazione, vorrebbero ricostruita la propria anzianità per guadagnare di più durante il contratto a tempo determinato. Questo imporrebbe un vincolo sui fondi esterni “in attesa di giudizio”. Tali fondi non sarebbe rendicontabili fino ad effettivo pagamento, rendendo da un lato non gestibile alcun finanziamento esterno, e dall’altro lasciando al FOE il ruolo di pagatore di ultima istanza.

    *Art. 81 comma 7 del CCNL 2016-2018 “In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali.“

  11. Per quanto mi riguarda, sposo in toto le osservazioni fin qui fatte dai colleghi. Tra i comma 2 ci sono alcuni già idonei in precedenti concorsi ed al momento in posizione utile per scorrere in graduatorie ancora attive. Sono persone che hanno lavorato nell’Ente e che hanno già dimostrato di possedere i requisiti per poter rimanere a lavorare nel CNR. Per questo motivo, dovrebbe essere presa in considerazione una via preferenziale per loro. Fermo resta, nell’ipotesi prospettata, la questione di un forte ed ingiusto squilibrio tra comma 1 e comma 2 che nella legge Madia e nelle circolari successive non viene dichiarata. Secondo la legge, infatti, c 1 e 2 dovrebbero avere due percorsi diversi ma uno non deve andare a discapito dell’altro.

  12. Buongiorno dott. Mocella,
    innanzitutto la ringrazio per l’attenzione e per il cortese riscontro.
    Cercherò di essere breve ed arrivare dritta al punto.
    Premesso che mi trova perfettamente d’accordo sul fatto che non sia saggio restare in silenzio, chiarisco che quando scrivo che “Le chiassose rimostranze della maggioranza debbono essere ascoltate senza che possano prevaricare sul silenzio di chi non ha abbastanza voce per far valere i propri diritti.” non mi riferisco al confronto numerico tra i “comma 1” e i “comma 2”.
    Sostengo semplicemente che gli aspiranti alle stabilizzazioni (da effettuare mediante indizione di nuove procedure concorsuali – seppur riservate) siano in netta maggioranza rispetto agli idonei aventi il diritto (conferito dall’Ordinamento giuridico) di essere assunti mediante gli scorrimenti delle graduatorie vigenti.
    Ne consegue che, per questioni di comprensibile opportunità, i pretendenti alle stabilizzazioni si trovino in ideale contrapposizione con gli idonei aventi diritto agli scorrimenti.
    E’ in virtù della predetta superiorità numerica che le poche voci “fuori dal coro”, sebbene non abbiano taciuto, rischino di restare inascoltate.
    Perché questo non accada occorre promuovere una grande azione strategica e di coordinamento che tenga conto di tutti gli aspetti, dei legittimi diritti e delle pari opportunità.
    Per tale motivo Le chiedo gentilmente di sottoporre al CdA le predette considerazioni, affinché vengano definite le priorità in merito ai processi di assunzione e stabilizzazione, in funzione di quello che la legge prevede, trovando le giuste soluzioni e facendo in modo che non si ostacolino a vicenda.
    Cordialmente
    Michela

  13. Buongiorno dott. Mocella,
    in riferimento alle recenti informative sui processi di stabilizzazione, un gruppo precari idonei nei concorsi banditi dall’Ente, avente anche i requisiti cd. “comma 2”, ha proposto alle OO.SS. diavviare un tavolo tecnico di discussione per promuovere la ripresa della medesima linea già avviata dal C.N.R. allorquando, con le recentissime deliberazioni del C.d.A., ha previsto una serie di assunzioni mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie dei concorsi (vedasi Delibera n.157 del 5/12/2017), attingendo gli idonei in possesso dei requisiti previsti dal “Decreto Madia” (vedasi Delibera n.172 del 19/12/2017).
    Ad oggi non se n’è saputo nulla.
    La suddetta proposta diventa ancor più rilevante alla luce degli attuali intendimenti dell’Ente, circa le stabilizzazioni, che stanno preoccupatamente (ed inspiegabilmente) virando verso il totale sbilanciamento a favore dei cd. “comma 1”, riservando ai cd. “comma 2” fondi residuali assolutamente insufficienti.
    L’attuale intendimento, chemira al solo soddisfacimento dei “comma 1”, pone incontrapposizione il gruppo degli idoneinelle graduatorie vigenti col restante 50% dei precari – i cosiddetti “comma 2”– circa le proposte che ruotano attorno al possibile utilizzo dei fondi(leggasi contesa dell’osso spolpato/mors tua vita mea).
    Inoltre, tutti i precari che sono sia idonei che cd. “comma 2”,versano nella paradossale condizione di possedere un doppio requisito del quale, a nostro avviso, si deve necessariamente tener contomediante il riconoscimento dell’idoneità già conseguita.
    Questo aspetto diventa ancor più importante per tutti i cd. “comma 2” che non si trovano al primo posto utile delle graduatorie vigenti (preceduti per esempio da un esterno o da un “comma 1” idoneo in una o più graduatorie, o ancora da un altro “comma 2” idoneo in più graduatorie).
    Inoltre, in un comunicato al personale trasmesso dall’Ente il 3 marzo 2018, è stato messo in evidenza anche l’impegno a destinare la quota delle risorse finanziarie previste dalla Legge di bilancio 2018 n.205/17, utile per l’assunzione di 152 giovani ricercatori, agli scorrimenti delle graduatorie vigenti di cui ai bandi C.N.R. dal n. 368.1 al n. 368.25, individuando in essi, uno degli strumenti che avrebbe aiutato il processo di superamento del precariato.
    Infatti i nuovi 152 posti, oltre a costituire una potenziale riduzione dei precari da stabilizzare, sommati ad ulteriori scorrimenti, potrebbero contribuire alladiminuzione delle selezioni riservate ai “comma 2” eall’accorciamentodelle relative graduatorie.
    Ci auspichiamo inoltre che l’unica “soglia di idoneità” da prevedere nei bandiriservati ai titolari di contratti di lavoro flessibile di cui all’art.20 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 – accennata in alcuni comunicati sindacali – sia rappresentata dall’anzianità prevista dalla legge Madia, in modo da concedere a tutti i cd. “comma 2” di rientrare nelle previste graduatorie, e nel piano di stabilizzazione triennale (2018-2020).
    Parallelamente, confidiamo nella volontà dell’Ente di estendere a tutti i cd. “comma 2” (come già fatto per i cd. “comma 1”), a conclusione delle procedure concorsuali riservate, la possibilità di prestare servizio fino alla stabilizzazione.
    Sperando che anche Lei possa condividere il nostro pensiero, confidiamo sul Suo appoggio, affinché possa promuovere all’attenzione del CdA queste che riteniamo essere delle giuste osservazioni, auspicandoci l’immediata ripresa delle assunzionimediante gli scorrimenti delle graduatorie, il riconoscimento delle idoneità già conseguite dai cd. “comma 2”ed un ribilanciamento delle risorseche vadain favore ditutti i precari.
    Confidiamo infine nel Presidente affinché utilizzi tutte le future risorse che avrà a disposizione, ivi comprese quelle del turn over, per completare lestabilizzazioni di tutti gli aventi diritto.
    Con cordialità
    Maria e Michela

  14. Una domanda “tecnica”. Forse è già stato detto ma non lo ritrovo. A quale ufficio del CNR vanno indirizzate le eventuali correzioni alle liste di Comma 1 e 2 di qualunque natura (puri, misti, ecc.)?
    Do per scontato che le liste per ora sono quelle distribuite dopo gli ultimi incontri CNR-sindacati.

    Grazie, Romolo

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