CNR

Se diventi di ruolo non hai diritto alla liquidazione per il servizio a TD

Sapete cosa succede ai (poveri) dipendenti del CNR con contratti a TD ex art. 36 una volta che vanno in pensione?

Non hanno diritto a ricevere il TFR relativo agli anni di precariato!

Succede da anni: quando un ex-precario va in pensione, il CNR non gli riconosce la “liquidazione” per il periodo svolto come TD.

Quando il dipendente, dopo anni e anni di precariato, riesce finalmente ad entrare di ruolo senza interruzioni del rapporto di lavoro, l’amministrazione comunica che il periodo come TD e quello a TI sono un tutt’uno e che quando andrà in pensione riceverà quanto dovuto. Ma alla prova dei fatti non è così, il CNR rifiuta di considerare il periodo di lavoro svolto come TD, per l’Ente questa quota non esiste, nonostante la giurisprudenza italiana del lavoro affermi il contrario.

Eppure dalle buste paga risulta che il CNR si è tenuto ben stretta la quota per la liquidazione: peccato che poi non la restituisca.

Interpellato, il CNR sceglie come al solito di non rispondere, fa orecchie da mercante, nonostante abbia ricevuto numerose diffide dai dipendenti colpiti da questa ingiustizia. Si parla di anni se non addirittura di decenni di lavoro totalmente cancellati dal CNR!

Quanti sono i dipendenti coinvolti? Nessuno lo sa, nemmeno il CNR che ha “perso”” le vecchie posizioni di lavoro. Ma i numeri non sono di certo piccoli. Questa storia parte da lontano, addirittura dal 1982, e coinvolge tutti i dipendenti assunti tramite le varie sanatorie o con i pochi concorsi portati a termine negli anni.

Purtroppo in presenza del muro di gomma del CNR che non risponde ai tentativi di un giusto riconoscimento, nei prossimi giorni 15 ex-dipendenti (ma il numero crescerà mano a mano che questa notizia viene diffusa) hanno deciso di intraprendere una azione legale per vedere riconosciuto il loro diritto.

Come al solito questa storia, come altre storie che riguardano il CNR ha dell’incredibile (per essere educati). Nonostante i tanti ricorsi persi per situazioni simili, il CNR continua a voler mortificare i propri dipendenti. E quando l’ente perderà, come è successo tante altre volte, oltre a restituire i soldi dovuti ai propri dipendenti, L’Ente ci rimetterà anche i soldi per le inutili spese legali, con un danno erariale ai suoi fondi già magri.

Purtroppo, come si dice, “il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Per cui, come si comporterà il CNR con il personale stabilizzato nel 2018 (e per quello ancora in fase di stabilizzazione)?

15 thoughts on “Se diventi di ruolo non hai diritto alla liquidazione per il servizio a TD

  1. Fabrizio,
    quello che scrivi e’ davvero preoccupante.
    Secondo te e’ possibile fare qualcosa senza aspettare di arrivare alla soglia della pensione?
    Tu come l’hai scoperto, e cosa hai fatto a riguardo?
    grazie per qualsiasi risposta tu abbia.
    Francesco

  2. Ci sono caduto dentro:: sono in pensione dal 2015 e mi hanno liquidato solo la parte TI.
    Facendo i calcoli e parlando con un’amministratrice della sede centrale ho scoperto la malefatta. Sono soldi nostri che il CNR non restituisce.
    Non sono solo: altri 15 hanno fatto causa al CNR.
    Io ho scritto al presidente, ai membri del CdA, al DG e al rappresentante della Corte dei Conti: nessuno ha avuto la cortesia di rispondere, ho potuto solo parlare con Mocella.
    I 15 colleghi avevano diffidato il CNR senza risposta.
    Ma ci sono altri e non lo sanno.
    La cosa ottima é organizzarci; visto che ci sono parecchi colleghi (quanti?) e ogni tanto ne scopro di nuovi, che chiaramente non sanno nulla.
    Sarebbe importante effettuare un censimento, ma lo dobbiamo fare noi!

    1. Ciao a tutti. Anch’io ho lavorato a tempo determinato per il Cnr, ma ricordo che fui liquidata d’ufficio. Certamente io avrei preferito cumulare la liquidazione con quella relativa agli anni di ruolo, ma il cnr con questo stratagemma riuscì a cancellare definitivamente gli anni di anzianità pregressi e a farmi ripartire da zero. Adottano strategie veramente diaboliche fin dalla notte dei tempi….

  3. Ciao.
    Sono stato ricercatore TD da dic 1994 ad apr 2001, per poi essere assunto con concorso come TI.
    Non ricordo più se ho ricevuto il TFR a fine contratto come Fede. Come posso fare per controllare? Chiedere all’Ufficio Personale?

    1. Ciao. Devi semplicemente recuperare i vecchi cedolini (li trovi su Siper) dell’anno 2001-2002 oppure i CUD che all’epoca erano in formato cartaceo.

  4. Ciao a tutti, riferisco anche il caso di contratto a TD, Legge ex-285, che ha riguardato molti ricercatori e tecnici dall’ 81 e fino al 1990. Questi contratti prevedevano la continuità con il ruolo a TI, assunzione regolarmente avvenuta nel 1990. Era sancito dalla Legge e in molti Enti è stato assunto personale con contratto Legge 285,ricercatori e personale tecnico. Il contratto a TD è lo stesso, poiché fa riferimento ad una unica normativa finanziata dal CIPE, e quindi regolata da fondi europei . Dopo anni, sia al Ministero, che in Università , che in Regione, la Legge è stata applicata e si è proceduto con l’assunzione a TI. Anche al CNR si è proceduto ma con una differenza, l’Ente non ha riconosciuto il servizio prestato precedentemente, mentre gli altri Enti citati lo hanno interamente riconosciuto , ai fini della carriera e della quiescenza. Tale tipo di contratto 285 riguardava all’epoca dell’assunzione nel 1990, circa 700 unità di personale. Come vedete, molte forme di contratti a TD
    il CNR ha applicato, ma ha adottato sempre la formula di non riconoscerli, a differenza di quanto era scritto o
    aveva promesso.

    1. Ciao Rosalba. Qui non si tratta di promesse marinate, ma di assoluta mancanza di rispetto di leggi o comunque prassi consolidate. Come osservi anche tu, in molti altri casi veniva ricostruita la carriera all’atto dell’assunzione a T.I. , basti pensare ai supplenti delle scuole pubbliche e private. Inoltre l’università riconosce anche i 2/3, se non ricordo male, dell’esperienza maturata con il dottorato di ricerca, mentre il cnr non ha riconosciuto gli anni a T.D. né quelli da borsista cnr. Il fatto grave è che, secondo le mie risultanze, da una decina d’anni viene riconosciuta l’anzianità pregressa a T.D. ai fini degli scatti stipendiali, ma solo per i nuovi assunti, per i vecchi
      si continua ad ignorare l’ anzianità pregressa per tutti gli effetti.

  5. La storia della gestione del precariato è antica e sempre frustrante.
    Io ho collaborato con il CNR dal 1989 al 1995 con borse di studio (=nessun riconoscimento di diritti, né anzianità, né contributi e neppure maternità, fatte semplicemente stando a casa senza alcun reddito).
    Poi sono stata assunta a TD il 4 maggio 1995 al 15 settembre 1998, data in cui finalmente (dopo 10 anni, a testimonianza del fatto che il precariato non è fenomeno recente) sono stata assunta a TI. A quei tempi la lettera di risoluzione diceva che mi sarebbe stato liquidato con atto successivo il rateo della tredicesima e l’indennità di anzianità maturata. Non ho documenti per verificare che il pagamento sia effettivamente avvenuto, ma ritengo di sì e personalmente non ricordo, sono passati 20 anni!
    Invece confermo quanto sottolineato da Fede: i tre anni abbondanti di lavoro con contratto non sono mai stati riconosciuti. A quei tempi venivano riconosciuti solo se il contratto durava almeno quanto il periodo per il primo scatto che, allora, era di 5 anni. Personalmente ho sempre vissuto questo come un’ingiustizia, perché colleghi che hanno iniziato i loro contratti con il CNR dopo di me (sia TD sia TI) ora sono in una classe più alta solo a causa di questo meccanismo perverso. E sempre a causa di questo ci fu anche un concorso (quello chiamato “anomale permanenze”) in cui per colpa di ciò persi 10 punti di bonus da far valere per la graduatoria.

  6. Come nel caso della collega “Fede”, sono stato assunto TI il 2 gennaio 2004 e nel maggio successivo mi hanno liquidato l’indennità di anzianità (TFR) del contratto TD allora in essere, quindi non rientro nel censimento qui proposto.
    A differenza della suddetta collega però ho intentato causa per il riconoscimento dell’anzianità pregressa e, a oltre 15 anni di distanza, ho ricevuto ieri la notifica di ricusazione del ricorso in Corte d’Appello dell’Ente avverso la sentenza a me favorevole in primo grado dinnanzi alla sezione Lavoro del Tribunale di Napoli.
    La problematica relativa ai rapporti con il nostro Ente, con tutte le relative implicazioni, è quindi piuttosto articolata e complessa e richiede grande determinazione e volontà di non accettare passivamente i comportamenti dell’Ente non conformi alle Leggi ed alla giurisprudenza italiana.
    Vorrei indicare a beneficio di tutti alcuni elementi che ho appreso nel corso del mio iter giudiziario:
    1) Il riconoscimento dell’anzianità pregressa è diritto INALIENABILE del lavoratore, anche se già in pensione, per cui si può sempre richiederne il riconoscimento, salvo ottenere benefici economici limitati ai soli ultimi cinque anni dalla presentazione dell’istanza per effetto della prescrizione;
    2) La liquidazione dell’anzianità di lavoro (o TFR) – che riguardi TD o TI indifferentemente – non è una “gentile concessione” del datore di lavoro, ma un obbligo, poichè si tratta di parte della retribuzione del lavoratore prelevata mensilmente in busta paga. Per questo motivo la mancata corresponsione configura reati di tipo penale quali “Appropriazione indebita” e simili.

  7. Ciao, Carlo. Allora potremmo censire i ricercatori napoletani che non si sono visti riconosciuti l’anzianità a T.D e che sono disposti a fare ricorso, sempre che il tuo avvocato sia disponibile a fare un trattamento di favore, visti gli scarsi vantaggi economici che riusciremmo ad ottenere . Io per esempio sono già in VI fascia, dunque mi manca solo l’ultimo scatto prima della pensione e sono rassegnata all’idea che non riuscirò mai a passare al II livello.

  8. Scusate, per tornare all’argomento del post, che e’ il pagamento del TFR/TFS da parte del CNR per i TD, qualcuno ha indicazioni piu’ dettagliate su cosa guardare nei CUD per determinare le cifre riguardanti il trattamento di fine rapporto/servizio liquidate|trattenute|accantonate?

    1. Indennità di fine rapporto, altre indennità e somme soggette a tassazione separata. Questa voce esisteva già nel vecchio Modello 101, sostituito dal CUD nel 1999.

  9. Vi segnalo un’ultimissima sentenza /maggio 2020 (09491/2020) della corte di Cassazione a favore di nostri colleghi contro il CNR che stabilisce l’illegittimità di trattamento diverso fra lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato proprio per nostri colleghi, che rivendicavano il tempo determinato per la ricostruzione della carriera .
    Ribadisce che per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato.

  10. Anch’io sono fra quelli a cui non viene riconosciuto il periodo di art. 36 ai fini della liquidazione, pur essendo transitato senza soluzione di continuita’ da TD a Tempo Indeterminato con la stessa mansione e ruolo (CTP all’epoca) nello stesso Istituto.
    Datemi un contatto per sapere a che punto e’ la questione.
    Forse Fabrizio Ricci?
    Saluti, Giovanni Mainetto CNR – Pisa -in pensione dal Novembre 2019

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