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l concorso bando 367.160/2017 da Dirigente di Ricerca, area strategica Materiali Avanzati – I criteri stabiliti

Nei concorsi del nostro Ente si parla spesso di criteri profilati sui CV dei predestinati. Ma a volte può capitare, specialmente quando vi sono molti concorrenti, che qualche altro candidato si ritrovi ad avere proprio i titoli richiesti, e magari anche di più, sia quantitativamente che qualitativamente.

E quando i tempi del concorso sono particolarmente lunghi, può anche capitare che il vincitore predestinato non sia più quello iniziale, sul CV del quale sono stati “cuciti” i criteri del concorso, e che questi criteri non siano adatti a premiare le new entries.

Per ovviare a queste eventualità, come abbiamo già visto e riportato su questo sito per i concorsi 364.172 del 2013, in passato le commissioni hanno adottato diverse strategie: sopravvalutazioni dei titoli del predestinato, sottovalutazione dei titoli degli altri concorrenti, punteggi assegnati per titoli inesistenti, etc. Indubbiamente queste strategie sono efficaci, ma sono anche rischiose. Ci potrebbero infatti essere ricorsi o richieste di annullamento in autotutela, e le commissioni potrebbero anche essere denunciate per abuso di potere.

Quindi il CNR che cerca, come sappiamo bene, di tutelare i commissari, perché magari senza tutela potrebbero rifiutarsi in futuro di valutare i ricercatori CNR, sembra sia andato oltre. Starebbe infatti sperimentando un nuovo metodo che è quasi infallibile: a procedura avviata, se capita che i criteri stabiliti fanno fuori i predestinati (vecchi o nuovi che siano), si attiva il cambio dei criteri.

Questo è quello che sembra stia succedendo per il concorso 367.160 da Dirigente di Ricerca per l’area strategica Materiali Avanzati. Ma andiamo con ordine in questa storia senza fine, ricca di colpi di scena.

  • Gennaio 2017. Viene bandito il concorso 367.160 da Dirigente di Ricerca per l’area strategica Materiali Avanzati.
  • Marzo 2018. Dopo oltre un anno, la commissione stabilisce i criteri di valutazione riportati nel verbale numero 2. La responsabile del procedimento, dott.ssa Gabrielli, dopo aver verificato la regolarità del verbale e dei criteri in esso contenuti provvede, come previsto dalle normative vigenti, alla loro pubblicazione sul sito istituzionale.
  • Ottobre 2018. Secondo quanto previsto dal bando, l’ufficio concorsi invia l’avviso di estromissione dal concorso ai candidati che non hanno raggiunto il punteggio di 25/45 punti per le pubblicazioni scelte (Voce A).
  • Dicembre 2018. Il presidente della commissione si dimette e viene subito nominato un nuovo presidente.
  • Maggio 2019. Si dimette il nuovo presidente e tutta la commissione. Sono già passati due anni e mezzo dalla pubblicazione del bando.
  • Agosto 2019. Sul sito istituzionale del CNR viene pubblicato un provvedimento dirigenziale (n. 0057916 del 6/8/2019), dove si evidenzia il fatto che esistono “adeguate ragioni di interesse pubblico per disporre l’annullamento di ufficio di tutte le operazioni concorsuali a partire dal verbale numero 3 del 21 settembre 2018”. Le ragioni risiederebbero nel fatto (solo formale) che per il verbale numero 3 risulta allegata agli atti del concorso esclusivamente la email di inizio seduta dei commissari presenti da remoto alla riunione telematica del 21/09/2018, ma non anche quella di fine seduta, attestante la piena e consapevole condivisione e/o approvazione degli atti trasmessi al RU.

Tenendo conto che per tutti i precedenti concorsi l’amministrazione non ha mai richiesto ai commissari di inviare una email di inizio e fine seduta per le riunioni in videoconferenza, né che i commissari fossero obbligati da qualche norma a farlo, si capisce che le ragioni addotte sono più che altro pretesti per annullare, come vedremo, non solo il verbale incriminato, ma anche il verbale dei criteri, dove non vi è alcuna traccia di irregolarità.

Ma anche il verbale numero 3 (firmato dal presidente e dal segretario) è perfettamente valido in quanto riporta alla fine, prima della chiusura della seduta “…viene redatto il presente verbale, che consta di n. 5 pagine e n. 8 allegati e che viene letto, approvato da tutti i membri della commissione che, riuniti telematicamente, sottoscriveranno alla prima riunione utile”.

Quindi tutti i membri a fine seduta, indipendentemente dalla email inviata o meno, secondo quanto attestato dal presidente e dal segretario, hanno letto ed approvato il verbale (e si sono anche impegnati a sottoscriverlo alla prima riunione utile, riunione che poi non si è mai tenuta). Non risulta agli atti che i membri abbiano messo in dubbio la validità del verbale e quindi delle dichiarazioni del presidente e della segretaria della commissione.

Inoltre bisogna sottolineare che la responsabile del procedimento si accorge dell’eventuale irregolarità formale del verbale numero 3 solo dopo oltre un anno e mezzo dal fatto, e dopo che ha provveduto ad inviare la comunicazione di esclusione dal concorso dei candidati con votazioni inferiori a 25/45 punti sulla base della valutazione riportata proprio nel verbale numero 3.

Ma nel provvedimento prima riportato, la dirigente fa già trapelare le reali intenzioni dell’ente, cioè quella di fissare nuovi criteri, “per scongiurare possibili discontinuità nelle operazioni di valutazione dei candidati ovvero incoerenze valutative (?!)”, nonostante abbia ribadito che l’annullamento va fatto dal solo verbale numero 3, escludendo quindi dall’annullamento il verbale numero 2, contenenti i criteri di valutazione, pubblicati sul sito attestando la loro legittimità e validità.

  • Novembre 2019. Tutti i candidati, anche quelli che erano stati precedentemente esclusi, ricevono dalla dott.ssa Gabrielli, una PEC dove si comunica che “si sta dando corso all’avvio del procedimento concorsuale a seguito della nomina, con DP CNR prot.n. 0075311 in data 30 ottobre 2019, di una nuova commissione esaminatrice incaricata di rinnovare interamente il procedimento, a partire dalla definizione dei criteri di valutazione”.
  • Gennaio 2020. Ed ecco che, nonostante l’amministrazione abbia ricevuto diffide da parte di candidati e anche una segnalazione da parte dell’Osservatorio Indipendente Concorsi Universitari e degli enti di ricerca a non procedere illegittimamente alla definizione di nuovi criteri, sul sito del vengono pubblicati i nuovi criteri e nello stesso tempo viene eliminato il documento del 30/03/2018, riportante i criteri stabiliti dalla precedente commissione, che in ogni caso è disponibile in seguito ad accesso atti ed è qui allegato.

Questa è la storia ad oggi.

Noi ribadiamo che annullare verbali perfettamente conformi alle norme e in particolare rinnovare interamente il procedimento con la fissazione di nuovi criteri è illegittimo, non solo perché i criteri già stabiliti e pubblicati sono perfettamente validi, come accertato dalla stessa responsabile del procedimento, ma anche perché ciò avviene dopo che i CV dei candidati sono stati resi accessibili ad una poliedricità di soggetti interni all’Ente ed esterni (commissari, segretari/RUP), nell’arco temporale di oltre trentatre mesi.

Ciò non sembra garantire quindi il principio secondo il quale i criteri di valutazione devono essere predeterminati ancor prima della conoscenza da parte della commissione dei curricula dei candidati, in modo da prevenire qualsiasi rischio di manipolazione dei punteggi di merito per indebiti favoritismi (cfr., Adunanza Plenaria sentenza n.26/2013 e Cons.St., sez. V^, sentenza n. 2584/2015). Non solo le sentenze sopra riportate, ma tantissime altre riportano come principio consolidato, che è preclusa la modifica, l’integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, la quale può unicamente precisare in criteri o sub criteri i parametri di valutazione indicati nel bando e che “tale operazione, non può avvenire dopo la conoscenza dei candidati e dei loro CV e, men che meno, oltre tale momento del procedimento, è possibile introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione”.

A questo punto per completare l’analisi potrebbe essere intrigante confrontare in dettaglio i criteri stabiliti dalla nuova commissione con quelli stabiliti dalla precedente commissione. E vedere quali titoli saranno particolarmente valorizzati/penalizzati dai nuovi criteri di quanto non facessero i criteri precedentemente stabiliti. Ecco la mia analisi.

La nuova commissione stabilisce di utilizzare criteri per la maggior parte diversi da quelli stabiliti dalla commissione precedente, per tutte e tre le voci previste dal bando (pubblicazioni scelte, ulteriori prodotti, CV).

La principale differenza riguarda la valutazione dei prodotti scelti. La nuova commissione cancella l’uso del quartile, stabilito dalla precedente commissione, a favore dell’Impact Factor (IF). Questa scelta lascia alquanto perplessi poiché in situazioni come quelle del concorso in oggetto, dove l’area strategica Nateriali Avanzati è fortemente multidisciplinare, conservare l’uso del quartile — parametro bibliometrico universalmente preferito all’IF proprio perché mitiga la disomogeneità del peso dell’IF nelle varie discipline di un’ampia area tematica, come è appunto quella del concorso bando 367.160 — sarebbe stato sicuramente appropriato.

La commissione inoltre sorprendentemente stabilisce di non tener in alcun conto del numero di autori e in alcuni casi (per le riviste ad IF > 15) anche del ruolo assunto dal candidato, anche questo contrariamente a quanto deciso non solo dalla precedente commissione, ma dalla quasi totalità delle commissioni chiamate a valutare le pubblicazioni scientifiche nel mondo. Quindi solo perché la rivista sulla quale il candidato ha pubblicato ha un’ottima diffusione (cosa che dipende principalmente dal settore disciplinare del candidato), la nuova commissione assegna al candidato il massimo del punteggio (3 punti) anche se il ruolo svolto è marginale, e senza nemmeno considerare, neppure attraverso il numero di citazioni, il valore scientifico della pubblicazione (l’originalità, innovazione, etc. , parametri che la nuova commissione, si riserva di utilizzare non per la valutazione delle pubblicazioni scelte, ma solo per gli ulteriori prodotti).

Anche per le altre voci (Ulteriori Prodotti e CV) ci sono significative differenze fra i criteri stabiliti dalle due commissioni. La nuova commissione, a differenza della precedente non attribuirà agli Ulteriori Prodotti il giudizio di eccellente, ottimo, etc. e quindi il punteggio corrispondente stabilito, ma dopo aver formulato un giudizio attribuirà a questa categoria di prodotti una fascia (Fascia A, B, C, D , E) a cui ha stabilito che non corrisponda un unico punteggio: quindi alcuni candidati ai cui prodotti la commissione ha assegnato la stessa fascia possono avere punteggi diversi (anche di 5 punti). Non sembra sia prevista un’ulteriore motivazione per giustificare eventuali differenze di punteggio all’interno della stessa fascia. Lo stesso discorso vale per la valutazione del CV, dove addirittura la differenza di punteggio nella stessa fascia arriva a 10 punti. Qui le motivazioni dovrebbero essere ancora più puntuali essendo il range di punteggio particolarmente ampio.

Ci sono tantissime altre importanti differenze fra i nuovi e vecchi criteri sulla valutazione del CV, come risulta dal confronto fra i due set di criteri. Citiamo come esempio solo quelle che riguardano l’ERC, che è considerato, anche contrariamente a quanto riportato nel bando, solo alla stessa stregua di un coordinamento di progetto internazionale competitivo, i premi che non verranno valutati più in modo particolare, e l’attività editoriale e la didattica frontale che spariscono completamente dai titoli valutabili.

C’è anche da notare che invece si mantengono criteri completamente illogici come quello di assegnare, lo stesso punteggio a candidati autori di un intero libro o di un capitolo su libro. Ma la nuova commissione va anche oltre: con i nuovi criteri il punteggio per un libro o capitolo (spesso, come sappiamo e come dovrebbe sapere anche la commissione, pubblicati senza essere stato preventivamente sottoposto a peer review) può arrivare anche al punteggio massimo, 3 punti, mentre con i vecchi criteri valeva al massimo 0.4 punti.

Queste sono sostanzialmente le differenze fra i due set di criteri. Come abbiamo detto specialmente per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni scelte, i nuovi criteri sembrano meno appropriati di quelli precedenti: La nuova commissione si ferma ancor più della commissione precedente alla valutazione del solo contenitore (la rivista), tralasciando il contenuto (la singola pubblicazione) e l’apporto del candidato al contenuto.

Inoltre, come riportato sopra non solo per il CV, ma anche per gli Ulteriori Prodotti la nuova commissione si riserva di attribuire punteggio molto diverso a candidati ai quali essa stessa assegnerà, attraverso un giudizio motivato la stessa fascia. La commissione dovrà giustificare dettagliatamente queste eventuali differenze di punteggio, perché è pacifico che la corrispondenza fra giudizio di qualità e punteggio numerico debba sempre essere chiara e comprensibile per non sfociare in arbitrio.

Se l’amministrazione non provvederà ad annullare in autotutela i nuovi criteri fissati dalla nuova commissione, a concorso terminato verificheremo i titoli del vincitore (e degli eventuali primi idonei, ricordiamo infatti che per questo bando già è stato deliberato lo scorrimento della graduatoria) e vedremo se saranno stati particolarmente valorizzati dai nuovi criteri di quanto non facessero i criteri in precedenza stabiliti.

Da rilevare che le schede di valutazione della maggior parte dei candidati, per i prodotti scelti con i vecchi criteri, sono già disponibili per un rapido confronto. E quindi già da adesso si potrebbero fare esempi concreti di come i nuovi criteri per la valutazione delle pubblicazioni scelte ribaltano completamente il punteggio di alcuni candidati. E si scoprirebbe che la maggior parte dei candidati che hanno ricevuto con i vecchi criteri punteggi molto alti (perché corrisponding authors dei loro articoli, pubblicati su riviste Q1 ad alto impatto relativamente alla loro disciplina), si ritrovano adesso con un punteggio appena sufficiente a passare alla seconda fase di valutazioni, mentre candidati, quasi mai autori di riferimento delle pubblicazioni presentate e che per questo nella precedente valutazione hanno avuto punteggi bassi, addirittura a volte da non superare la soglia minima, ricevono adesso alti punteggi. Magari in questa categoria si troverà il vincitore (e i primi idonei), che, possiamo già prevedere, forse non è membro di editorial boards di riviste scientifiche e forse è semplice coautore di alcuni capitoli su libri e della maggior parte delle pubblicazioni presentate.

Se questa è la coerenza valutativa, che dovrebbe legittimare, secondo quanto riportato nella comunicazione di annullamento della procedura, la definizione dei nuovi criteri (per scongiurare possibili discontinuità nelle operazioni di valutazione dei candidati ovvero incoerenze valutative), dopo aver analizzato e confrontato i due set di criteri adottati e avendo riscontrato in maniera oggettiva anche una maggiore inappropriatezza dei nuovi criteri rispetto ai precedenti, possiamo dire che sì, c’è stata COERENZA: infatti i nuovi criteri sono coerentemente profilati su particolari CV. Consolidando ancor più il sospetto che il principio di predeterminazione dei criteri non sia stato garantito.

In conclusione,

  • il metodo che il CNR sta sperimentando potrebbe essere quasi infallibile, se non fosse completamente illegittimo. Ma illegittimità per illegittimità, ci sentiamo di suggerire che ancora meglio e senza possibilità di sbaglio sarebbe che fra i requisiti per la partecipazione al concorso ci fosse il seguente punto: “Il concorso è riservato a nome.cognome e codice fiscale”, per essere sicuri ql 100% ed eliminare anche la possibilità di una qualche omonimia;
  • tutto il sistema di valutazione nel nostro ente va profondamente rivisto: a parte le illegittimità riscontrate nel caso in esame, non è ammissibile che per lo stesso concorso (stessa figura professionale e area strategica) i criteri e i relativi punteggi possano cambiare così radicalmente da commissione a commissione. I criteri e i range dei punteggi dovrebbero essere definiti preliminarmente per ciascuna figura professionale e area strategica, magari su proposta dei capodipartimenti e del presidente. Dovrebbero essere sottoposti all’approvazione del ministero vigilante e essere validi per tutta la durata di validità dell’area strategica.

8 thoughts on “l concorso bando 367.160/2017 da Dirigente di Ricerca, area strategica Materiali Avanzati – I criteri stabiliti

  1. Cara Clara, io sono serena. Gli esclusi al primo precedente turno, se dovessero stavolta superarlo, saranno esclusi al secondo, puoi esserne certa: gli ultimi saranno primi solo nel regno dei cieli. Capacità di condurre autonomamente le ricerche, originalità? Qui in Italia questi criteri di valutazione risultano sconosciuti, tanto che gli articoli ormai li leggono al più solo gli autori stessi e i giornalisti. E paradossalmente forse è anche meglio, poiché valutatori abituati ad altri criteri potrebbero scambiare l’originalità per incompetenza! Non a caso studi seri ed accurati passano inosservati e sono valutati con punteggi ridicolmente bassi, mentre la stampa dà spesso rilievo a studi tanto sensazionali quanto improbabili. Concludo con una citazione : “Ai nostri giorni la competenza non basta, e il talento ancora meno; bisogna sapersi vendere”. Andrée Maillet,

  2. Il comportamento delle commissioni è sempre stato opinabile, ma qui si raggiungono livelli inimagginabili!
    Un tempo si diceva che per vincere un concorso si doveva essere “sopra soglia” intendendo che “il predestinato” doveva essere all’altezza di giocarsela con gli altri candidati, poi la discrezionalità della commissione faceva si che tra candidati eccellenti e ottimi vincesse il “predestinato”.
    Qui invece per la prima volta abbassano la soglia “a posteriori”.
    Serve quanto prima un meccanismo stile abilitazione universitaria con criteri noti e fissi per 4/5 anni.

  3. Sono d’accordo con Roberto sul fatto che ci sia stato un abbassamento di soglia, ma ciò in qualche modo contraddice la tesi di un litigio della commissione sul predestinato. Io credo ( ma è ovviamente un’opinione personale) che ci sia dell’altro, ovvero che non sia stata ritenuta opportuna l’ammissione all’ulteriore valutazione di alcuni candidati predestinati ad essere esclusi. Sono solo illazioni, oppure è proprio così?

  4. Credo che ci siano varie possibili ragioni a questa illegittima procedura. A proposito non so se sapete ma c’è stata anche una interrogazione parlamentare che chiede spiegazioni fra l’altro proprio dei criteri (ri)stabiliti per questo concorso. La trovate qui http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/01366&ramo=S&leg=18
    La mia opinione personale è che ci siano state due cause concomitanti: il predestinato iniziale è risultato vincitore di un altro 367.xxx, e nello stesso tempo si è messo mano agli scorrimenti delle graduatorie 367, che quindi hanno fatto capire che non ci sarebbe stato un solo vincitore, ma almeno una decina. A questo punto, essendo l’ultimo concorso ancora aperto si è scatenato l’interesse di molti anche riguardo a candidati che erano stati esclusi precedentemente. E per recuperarli hanno 1. cercato di convincere la vecchia commissione a trovare qualche stratagemma, che non cedendo ha dato le dimissioni; 2. nominato una nuova commissione con poteri speciali, fra cui quelli di stabilire nuovi criteri.
    Uno di quelli che sicuramente sarà recuperato ha presentato 3 capitoli di libri fra le 15 pubblicazioni scelte e con i precedenti criteri era stato escluso dal conrcoso. Vedremo a fine concorso, se mai finirà questo concorso.

    1. Sì, Clara, ma ripeto che con la ridefinizione dei criteri ci saranno sicuramente candidati, ammessi con ottima votazione in precedenza, che se non saranno esclusi già al primo turno raggiungeranno al più una votazione prossima al minimo, per cui di fatto non potranno mai raggiungere il minimo per rientrare tra gli idonei. Scommettiamo?

  5. Certamente succederà come dice Fede. La commissione ha due priorità: una recuperare alcuni esclusi e seconda organizzare la graduatoria degli idonei . A questo servono i nuovi criteri. Con le variazioni ai criteri sulle pubblicazioni scelte si recuperano gli esclusi, con la grande forbice di punteggio all’interno delle fascia senza che sia prevista alcuna motivazione si fa il resto.
    Credo che si dovrebbe continuare a diffidare il CNR e la commissione ad andare avanti in questa operazione. Magari coinvolgendo anche i sindacati.

  6. Sono arrivate le esclusioni di coloro che in precedenza non erano stati esclusi. La nuova commissione, a differenza della precedente e di tutte le altre commissioni di concorso, lavora speditamente persino al tempo del coronavirus che paralizza tutti. Aspettiamoci al più presto anche le nomine dei vincitori. C.v.d.

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