› Forum › Argomenti › CNR › Perché parametrare il massimale per alberghi è interesse dell’Amministrazione
Taggato: Amministrazione Centrale, bilancio, direttore generale, FOE, fondi esterni, missioni, personale, progetti, rimborsi
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15 Aprile 2019 alle 18:07 #7293RomeoPartecipante
Cari colleghi,
di seguito alcune riflessioni relative all’interesse dell’Ente a procedere all’adeguamento del massimo rimborso per spese alberghiere indicate al punto 3.3.1. dell’allegato 1 alla circolare 11/2019.L’allegato 1 alla circolare 11/2019 richiama correttamente la fonte normativa superiore che regolamenta il trattamento di missione all’estero. Nella fonte normativa non sono previsti massimali per l’alloggio, ma solo massimali per categoria, validi per tutti gli stati esteri.
Detta fonte normativa superiore prende saggiamente atto delle differenze dei costi esistenti fra stati esteri (ed anche all’interno dello stesso stato). Ispirato al “principio di ragionevolezza”, il Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 23/11/2019, classifica le destinazioni estere in 7 diverse aree, cui corrispondono diversi massimali.
L’allegato A alla circolare 11/2019, riporta tale classificazione.
L’allegato 1 alla circolare 11/2019 stabilisce invece un singolo massimale, pari a € 140,00 per notte, indistintamente per area e “classe personale [“classe” è un termine che non condivido, ma è il termine usato nel Decreto Ministeriale e ripreso nell’allegato 1]. Tale limite è fissato apparentemente in modo arbitrario, senza alcun riferimento a superiori fonti normative e senza alcun riferimento ad una necessaria analisi statistica dei prezzi di mercato.
L’importo del massimale unico potrebbe determinare un danno economico per personale soggetto ad adempiere a precisi “ordini di missione” in località particolarmente costose. Spesso queste missioni sono previste, necessarie e/o opportune per rispettare gli obblighi contrattuali che l’Ente ha sottoscritto con i terzi finanziatori (partecipazioni a fasi di riunioni preparatorie di negoziazione, di valutazione in itinere, a collaudi, a sessioni di misure, nonché alla disseminazione dei risultati).
Appare quindi non perfettamente chiaro se di fronte ad un eventuale diniego del rimborso delle spese eccedenti il massimale unico sostenute per l’alloggio in località notoriamente costose (Svizzera, Berlino, Vienna, Tokyo, New York, Washington, ecc.), il personale comandato possa ricorrere invocando l’irragionevolezza, il difetto di motivazione ed eventualmente, la iniquità rispetto a chi sia comandato in località meno costose.Giova ricordare che l’opportunità delle spese di missione in fase di esecuzione del contratto è, di prassi valutata ex ante ed in itinere dal soggetto finanziatore, ed è formalizzata nei contratti o atti di concessione di finanziamento. Molto spesso le voci di spesa non sono modificabili unilateralmente dall’Ente, né i soggetti finanziatori consentirebbero di ridurre i costi di missione per coprire costi dell’Amministrazione. Quindi, ogni ipotetico risparmio sulle spese alberghiere sarebbe vincolato ad essere speso in ulteriori missioni e determinerebbe un contributo nullo ai fini del raggiungimento di eventuali obiettivi di risultato della Dirigenza dell’Ente che contemplassero la riduzione della spesa per missioni.
Parimenti ogni rifiuto del personale comandato a partecipare a riunioni preparatorie o a negoziazioni di proposte progettuali, o a proposte progettuali con soggetto finanziatore o coordinatore in sedi particolarmente costose, comporterebbe la perdita secca del finanziamento. Ne deriverebbe un danno alla immagine e alla missione stessa dell’Ente.Appare quindi evidente che non è interesse dell’Amministrazione alimentare costosi contenziosi con il personale o con i soggetti finanziatori, né dissuadere il personale che si prodiga per adempiere alla missione dell’Ente.
È quindi palese interesse dell’Ente parametrare il massimale.Al fine di agevolare l’Amministrazione nella complessa individuazione di un criterio ragionevole, motivato ed equo, suggerisco di rinormalizzare il massimale di € 140,00 mediante coefficienti ottenibili dal confronto fra i massimali per i pasti all’estero nelle diverse aree, e l’Italia.
Assumendo che “l’importo massimo rimborsabile per ogni dipendente” “pari ad € 140,00 per notte” sia stato ispirato all’opportunità di non danneggiare il personale di “classe 2” comandato in missione in Area A, si ottengono i seguenti massimali per Area:
A € 140,00
B € 140,00
ITALIA € 155,82
C € 157,50
D € 210,00
E € 227,50
F € 245,00
G € 262,50Personalmente, ritengo che i massimali rinormalizzati debbano valere per entrambe le “classi”.
Laddove si ritenesse di dover procedere, al pari di come avviene nel conteggio dei massimali relativi ai pasti delle due classi, a fissare diversi massimali per le spese alberghiere, i massimali rinormalizzati per le spese di pernottamento per la classe 1 diverrebbero:
A € 210,00
B € 210,00
ITALIA € 213,85
C € 210,00
D € 245,00
E € 280,00
F € 297,50
G € 332,50Considerando le difficoltà del bilancio dell’Ente, resta invece opportuno astenersi dall’ordinare missioni particolarmente onerose a carico di fonti interne (FOE ed altri trasferimenti diretti dello Stato non soggetti a vincolo di rendicontazione).
Solo il risparmio sulle spese di missione a carico delle fonti interni costituisce un effettivo risparmio di spesa.
Solo il risparmio sulle spese di missione a carico delle fonti interni costituisce un atto nella piena discrezionalità dell’azione amministrativa, non essendo soggetto a vincoli contrattuali con i terzi.
Solo questo risparmio potrebbe contribuire al raggiungimento di eventuali obiettivi di risultato della Dirigenza dell’Ente che contemplassero la riduzione della spesa per missioni.
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