Taggato: Art 54, CAMM, CTER, progressioni economiche, T&A
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19 Marzo 2018 alle 10:33 #2538Elisabetta MasettiPartecipante
Gentile Vito Mocella,
siamo un gruppo di tuoi Colleghi Collaboratori Tecnici del CNR, ci siamo uniti per denunciare il nostro disagio e metterti a conoscenza della situazione anomala che si sta verificando da molti anni nei passaggi di profilo tra Collaboratori di amministrazione (CAMM) e Collaboratori Tecnici (CTER) e conseguenti passaggi di livello.
Attualmente per i Collaboratori di Amministrazione i livelli di riferimento sono VII- V e per poter partecipare al concorso per passaggio di livello si devono maturare 3 anni di anzianità nel livello precedente; per i Collaboratori Tecnici invece, i livelli sono VI- IV e per il passaggio di livello si devono maturare 4 anni di anzianità nel livello precedente. Sono quindi profili separati con diverse modalità di carriera. Il naturale percorso per raggiungimento del IV livello Amministrativo sarebbe il passaggio a Funzionario di Amministrazione, che però richiede la laurea. Esiste la possibilità di cambiare profilo secondo le modalità dell’Art.52- Mobilità di profilo a pari livello, che recita “A domanda dell’interessato gli enti possono disporre l’assegnazione a profilo diverso, a parità di livello, dell’interessato stesso, – sempre che sia in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l’ assegnazione al nuovo profilo – qualora risulti, esclusivamente in base ad atti di ufficio di data certa, che abbia di fatto esercitato per non meno di un quinquennio attività che coincidano del tutto o in prevalenza con i contenuti professionali propri del profilo di destinazione ovvero che abbia acquisito la relativa professionalità attraverso appositi corsi di formazione certificati circa i percorsi formativi seguiti ed i contenuti di professionalità raggiunti”.
Capita spesso che gli amministrativi giunti al livello apicale, cioè il V livello, compiano il passaggio di profilo da CAMM a CTER al solo fine di poter acquisire un livello retributivo in più, partecipando al concorso per il IV livello CTER. Vogliamo precisare che i colleghi a cui ci riferiamo fanno spesso parte degli organici degli uffici amministrativi e non cambiano tipologia di lavoro né prima né dopo il passaggio di profilo, tranne normali cambiamenti di mansioni che restano però nella sfera amministrativa. E’ quindi una evidente forzatura, un artificio escogitato e messo in pratica esclusivamente sfruttando una carenza nella definizione degli inquadramenti del personale dell’Ente.
Nel penultimo concorso ex art. 54 del gennaio 2011, Bando 364.110 – per complessivi 545 posti per la progressione nel profilo di inquadramento (92 posti per progressione dal V al IV livello nel profilo di CTER), risultarono vincitori dei colleghi che furono ammessi alla selezione pur avendo un solo giorno di anzianità nel profilo tecnico (acquisito appunto tramite mobilità ex art.52), nonostante il bando all’Art. 2 comma 1 specificasse che “Sono ammessi alla procedura selettiva i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che alla data del 1° gennaio 2010 abbiano maturato un’anzianità nel livello immediatamente inferiore dello stesso profilo di appartenenza, di almeno 4 anni per i profili tecnici e di almeno 3 anni per i profili amministrativi, ai sensi dell’art.4 comma 1 del CCNL sottoscritto in data 13 maggio 2009”.
Riguardo a queste anomalie sono pendenti due giudizi, dinanzi ai tribunali di Messina e di Roma. I ricorrenti chiedono l’annullamento del provvedimento del CNR prot. N. 0027317 del 26-04-2012 di approvazione della graduatoria e la rivalutazione delle situazioni anomale.
A seguito dei numerosi ricorsi e in previsione del successivo concorso i sindacati invitarono i propri iscritti vincitori della precedente selezione a ripresentare la domanda con riserva. Si mossero inoltre per far sì che non vi fossero più ambiguità sui criteri di ammissione, chiedendo di introdurre specifica menzione della mobilità ex art. 52. Gli stessi sindacati, ben consapevoli che questa clausola era fortemente penalizzante per tutti gli altri CTER che attendevano passaggio di livello da anni, e si sarebbero visti superati da frotte di “ex” Amministrativi con carriere decennali in amministrazione, decidono di usare il bastone e la carota, chiedendo di riservare dei punti a chi aveva partecipato al concorso precedente ed era risultato idoneo, tentando in questo modo di compensare la minore anzianità di servizio con la presenza in vecchie graduatorie. Riguardo al calcolo dell’anzianità infatti, nei concorsi viene considerata l’anzianità di servizio totale, non solamente quella maturata nel profilo. Trattandosi di passaggi di livello interni al profilo, dovrebbe in realtà essere considerata l’anzianità maturata nel profilo. L’anzianità di servizio è un fattore fisiologico, non va necessariamente premiata, mentre la maggior permanenza nel livello all’interno del profilo va valutata come fattore di precedenza.
Il nuovo attesissimo bando successivo vede la luce solamente nel giugno 2017 n. 364.259 per complessivi 535 posti (di cui 178 posti per Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca IV livello, per 432 aventi diritto). In questo nuovo concorso, come da richiesta dei sindacati, per agevolare la carriera degli ex Amministrativi, sono stati appositamente modificati i requisiti di ammissione: “Sono ammessi alla procedura selettiva i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2017 che abbiano maturato alla stessa data, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche ovvero presso gli Enti accorpati al CNR, un’anzianità nel livello immediatamente inferiore dello stesso profilo di appartenenza di almeno quattro anni per i profili tecnici e di almeno tre anni per i profili amministrativi, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CCNL sottoscritto in data 13 maggio 2009. A tal fine, per i dipendenti che si sono avvalsi della procedura di mobilità di profilo ai sensi dell’art. 52 del CCNL 1998/2001 si terrà conto anche dell’anzianità maturata nel corrispondente livello del profilo precedentemente rivestito.”
Per quanto riguarda la richiesta di maggiorazione di punti per le precedenti idoneità, ne risulta Art. 4 Comma 2 “In conformità a quanto previsto nella sopra citata delibera n. 160/2016, nell’ambito della valutazione dei titoli di cui alla lettera c) del comma 1, le Commissioni attribuiranno un punteggio pari a punti 6 ai candidati che abbiano conseguito un’idoneità in procedure concorsuali bandite dall’Ente a far data dal 1° gennaio 2010. “
Anche l’interpretazione di questa idoneità è stata fantasiosa, a causa della sua genericità, infatti nel passaggio da CTER V a IV sono stati assegnati 6 punti a qualunque idoneità, senza tener conto del tipo di selezione, che poteva essere per lo stesso profilo e stesso livello, ovvero altro profilo o addirittura livello inferiore di quello a cui si sta concorrendo. Ma pur avendoci “agevolato” da un lato con questi 6 punti per l’idoneità alla selezione precedente, dall’altro lato vengono appositamente modificati i criteri di valutazione dei titoli (di cui alleghiamo copia sia del passaggio a V che a IV – vedi ALLEGATO 1) valutando alla stessa stregua attività di alta specializzazione tecnica, tipiche del profilo professionale CTER (vedi ALLEGATO 2 PROFILI PROFESSIONALI nell’ambito del CCNL), con attività prettamente amministrative e di segreteria proprie del profilo CAMM (si veda nel verbale del passaggio a V livello la voce C 4.2 “…Procedimento tecnico e/o amministrativo” e la voce C6.3 “Incarico … di natura tecnica/amministrativa”). Di fatto nell’attribuzione dei punteggi non viene tenuto conto in alcun modo che l’attività del candidato fosse inerente al passaggio di livello oggetto del bando, ovvero fosse palesemente un’attività del profilo professionale Amministrativo. Il risultato è che anche in questo concorso molti di noi sono fuori dalle posizioni utili, superati nella graduatoria da colleghi solo formalmente CTER ma di fatto Amministrativi, che hanno maturato molto punteggio per effetto di corsi di aggiornamento su procedure amministrative, o partecipazione a commissioni di concorso anche quale segretario, o responsabilità di uffici o servizi che nulla attengono all’attività di alto profilo tecnico da valutare nel concorso in oggetto. Potremmo portare centinaia di casi di attribuzione di punteggi per attività relative alla Contabilità o ai Piani di Gestione.
Attribuire lo stesso punteggio (0,2 punti) alla partecipazione ad una campagna di misura che richiede mesi di preparazione, e all’attività di segreteria è una clamorosa forzatura. Sono attività che richiedono professionalità diverse, e questo è un bando in cui dovrebbe essere premiato chi ha una alta professionalità di tipo TECNICO, una professionalità difficilmente sostituibile che si forma con anni di esperienza, che si acquisisce spesso in condizioni fortemente disagiate come in Antartide, o in nave, o in laboratori o siti remoti, e che spesso non è riconosciuta con attestazione protocollata, ma non per questo non rilevante. Nel contratto di lavoro si parla di “completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalità di uso di macchine, strumenti e/o impianti e/o elaborazione di dati complessi; comporta la capacità di valutazione per la scelta di elementi e l’esame dell’attendibilità dei risultati. In campo informatico provvede alla realizzazione tecnica di procedure ed archivi e cura la gestione operativa dei sistemi e delle reti. Esegue lavori tecnici che richiedono un approccio di tipo teorico per applicare tecniche, procedure e metodi di lavori di tipo specialistico.” Il lavoro di noi CTER si svolge in laboratorio, in campo, in un Centro Elaborazione Dati, ecc. Affianchiamo l’attività dei ricercatori e insieme portiamo avanti la mission dell’Ente, ricevendone ringraziamenti non protocollati.
Questo modo di gestire le carriere del personale Tecnico e Amministrativo ha penalizzato e penalizzerà sempre chi svolge un’attività per cui era nato il profilo di “Collaboratore Tecnico dell’Ente di Ricerca”. Chi di noi sperava che il problema si risolvesse con un ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro, e che con il nuovo concorso queste cose non sarebbero più accadute è rimasto deluso e amareggiato dal dover constatare che non solo nulla è cambiato, ma il nostro Ente sta perdendo sempre più la sue peculiarità di Ricerca, si va verso l’istituzionalizzazione della figura unica per CTER e CAMM, come il personale ATA nelle scuole. A ulteriore riprova di questo, si legga la mail del 16 Febbraio 2018 della Segreteria DG con oggetto: “Richiesta di personale”: “Si trasmettono, in allegato, le note relative a richieste di personale presso le seguenti strutture CNR:
– Istituto di Geoscienze e Georisorse – Firenze – profilo Collaboratore amministrazione o CTER – prot. n. 12197– Istituto di Geoscienze e Georisorse – Firenze – profilo Collaboratore amministrazione o CTER – prot. n. 12198”
E’ indifferente che sia un Collaboratore di Amministrazione o un CTER? I requisiti richiesti sembrano specifici per una figura Amministrativa, ma la situazione all’interno dell’Ente è compromessa a tal punto che non vi è più distinzione tra le due.
Se non si interverrà per mettere ordine, a cominciare dalla definizione precisa dei ruoli e delle mansioni diverse dei due profili, questa anomalia si ripresenterà in tutti i prossimi concorsi, e ci saranno sempre più ricorsi a danno dell’Ente.
I CTER devono “avere specializzazioni attinenti alla professionalità richiesta e svolgere attività tecniche specializzate” (Cit. CCNL).
CHIEDIAMO
1) Che nei passaggi di livello per i profili CTER vengano valutati queste attività tecniche inerenti al profilo, e non in concorrenza con i ruoli amministrativi.
2) Che l’anzianità di servizio nei passaggi di livello interni al profilo sia valutata per il tempo di permanenza nel profilo, e non su tutta la carriera lavorativa.
3) Che le carriere dei due profili tornino ad essere separate, e a tal scopo dovrebbe essere previsto un livello retributivo corrispondente al IV livello anche per gli amministrativi non laureati, in modo da valorizzare anche la loro attività che è ugualmente preziosa per l’Ente, ma, ripetiamo, con selezioni separate e criteri di valutazione adeguati.
Auspichiamo che in questo forum possano arrivare altre proposte e si apra una discussione costruttiva per migliorare la modalità di carriera del personale T&A.
Tutti noi ti chiediamo per favore di presentare questa nostra istanza al CDA del CNR, il nostro Ente di Ricerca di cui siamo orgogliosi di essere COLLABORATORI TECNICI.FIRMATARI
Alessandra Aldi IPCB Portici
Isadora Asunis IRGB Cagliari
Marco Ballestri ISOF Bologna
Aniello Barone ISSM Napoli
Filippo Bonafè IMM Bologna
Francescopiero Calzolari ISAC Bologna
Marco Careddu ISPA Sassari
Giueppina Casu IRGB Sassari
Stefania Casula IRGB Sassari
Franco Corticelli IMM Bologna
Salvatore Cristadoro IPSP Portici
Fabio D’Anca IBF Palermo
Silvano Favaretto ISOF Bologna
Salvatore Gangitano IAMC Mazara del Vallo
Flaviana Gentile IEOS Napoli
Gaetano Guarino IBBR Portici
Marco Imparato IRC Napoli
Corrado Leone IPCB Napoli
Massimiliano Magli IBIMET Bologna
Elisabetta Masetti ISAC Bologna
Stefano Mellone IEOS Napoli
Fortunato Moscato IEOS Napoli
Giuseppe Perretta IM Napoli
Giulio Pizzochero IMM Bologna
Daniela Poddie IRGB Cagliari
Fabrizio Roccato ISAC Bologna
Francesco Siano ISA Avellino
Fabrizio Tamarri IMM Bologna
Simona Vaccargiu IRGB Cagliari -
5 Aprile 2018 alle 11:59 #2616Anonimo
Interessante … e condivisibile!
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19 Luglio 2018 alle 17:38 #6236alfiofrancesco.nastasi@cnr.itPartecipante
Siamo un gruppo di tecnici dell’IMM (Sede di Catania) e abbiamo letto con attenzione le riflessioni da te riportate in merito ai passaggi di profilo tra Collaboratori di Amministrazione (CAMM) e Collaboratori Tecnici (CTER) e conseguenti passaggi di livello. Riflessioni che condividiamo in toto. La situazione attuale, infatti, rendendo possibile i passaggi orizzontali a colleghi provenienti da altri profili, talvolta anche con dubbie competenze tecniche maturate nel profilo di appartenenza (CAMM), sta producendo la sistematica e imprevista (!?) saturazione dei posti messi a bando per i profili CTER, con il rischio (ma forse sarebbe più giusto parlare di certezza visto l’esito degli ultimi bandi art. 54) di esclusione per chi invece è stato assunto in quel profilo sostenendo uno specifico esame “da tecnico” e maturando, in quel profilo, anzianità di servizio ed esperienza professionale.
Alcuni di noi sono stati assunti nel 2008 (quali CTER VI) e al 2018 non hanno ancora avuto la possibilità di usufruire di una posizione di livello superiore perché superati in graduatoria da CAMM che hanno così pensato di aggirare l’ostacolo del livello apicale loro consentito (V). Fermo restando la legittima aspirazione dei colleghi amministrativi di ottenere il passaggio orizzontale al profilo CTER, quando ne sussistano i requisiti previsti dal CCNL, per noi non è accettabile che questo passaggio avvenga assimilando l’attività amministrativa con l’attività tecnica. Senza voler sminuire la professionalità di nessuno, si tratta, semplicemente, di attività intrinsecamente diverse e per le quali si sono superate selezioni concorsuali specifiche su argomenti specifici.
Questa “soluzione” produce inevitabili malumori tra i tecnici che si vedono sistematicamente superare in graduatoria da altri colleghi che nulla hanno da spartire con il ruolo di tecnico. Occuparsi del programma della rilevazione delle presenze, così come utilizzare un software per la gestione delle buste paga o organizzare congressi, sono attività che in nessun caso possono essere considerate attività tecniche!
Si aggiunga che la vicinanza “fisica” delle amministrazioni con le direzioni (di Istituto, Dipartimentali, Centrali, etc…) inevitabilmente conduce a una maggiore produzione di attestazioni valutabili ai fini dell’avanzamento di livello. I tecnici invece stanno nei laboratori…
Questa situazione, prima solo immaginata, è diventata manifesta a seguito dell’accessibilità agli atti consentita, solo di recente, per tutti i partecipanti ai concorsi. Basta aprire a caso alcuni curriculum per rendersene conto. Noi crediamo ancora che la parola “tecnico” sia un termine ove far confluire specifici livelli di competenza piuttosto che, seppur legittime, aspirazioni economiche.
Ti preghiamo pertanto di tenerci in considerazione per eventuali iniziative volte a tutelare la nostra situazione. Noi dal canto nostro faremo altrettanto.FIRMATARI
Salvatore Di Franco IMM
Domenico Corso IMM
Alfio Nastasi IMM
Aldo Spada IMM
Nicolò Parasole IMM
Antonio Marino IMM
Markus Italia IMM
Salvatore Pannitteri IMM
Francesco Di Grazia IMM
Corrado Bongiorno IMM -
23 Luglio 2018 alle 22:13 #6240Vito MocellaModeratore
Cari Colleghi, sono consapevole della situazione di disagio che descrivete con precisione e dovizia di particolari. Concordo in particolare sul fatto che le carriere dei profili andrebbero riviste e valutate in modo adeguato. Personalmente ritengo anche che andrebbe ridisegnata tutta la carriera evitando anche l’utilizzo improprio della figura del Tecnologo per funzioni gestionali che meglio sarebbero collocati in una specifica carriera per funzionari amministrativi. Alcuni di questi interventi necessitano una modifica a livello di contratto collettivo, e quindi esulano dai compiti dell’Ente. Di certo l’ente può fare molto sul lato delle progressioni di carriera. Se lo ritenete utile, potremmo organizzare un incontro per discutere da vicino i vari aspetti e le possibili soluzioni da proporre.
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3 Settembre 2018 alle 21:08 #6329de RobertisPartecipante
Caro Vito,
L’incontro che proponi ai colleghi per discutere di come rivedere l’art. 54 per il futuro sarebbe interessante per moltissime persone, per riflettere su eventuali proposte da fare ai sindacati e all’ente. L’esito della recente selezione ha portato avvilimento e rabbia per centinaia di tecnici e amministrativi, per i motivi piu’ svariati, esposti anche nell’intervento analogo della collega Raffaella Manzo in questo forum.
Leggendo gli interventi gia’ fatti qui dai colleghi, vorrei riprendere ed aggiungere qualche questione:
• il significato dei ruoli “tecnico” e “amministrativo” effettivamente andrebbe rivisto
• non si dovrebbe piu’ basare la descrizione dei ruoli sull’obsoleto elenco del dpr 171/1990, superatissimo, parzialissimo, semiinutile, http://www.articolo33.it/documenti/dpr-171-91.pdf
• si dovrebbe cercare di dare dignita’ a tutti i tipi di tecnici e tutti i tipi di amministrativi creando alcuni profili ampi di riferimento che siano comuni negli istituti (non correlati a livelli stipendiali distinti ma solo descrittivi, come lo sono ora gli Ambiti disciplinari per Ricercatori e Tecnologi)
• si potrebbero creare Sub-profili amministrativi di tipo non contabile, Sub-profili tecnici per mansioni tipiche che non possono essere inquadrate come amministrative, Sub-profili tecnico-amministrativi e Sub-profili tecnico-scientifici
• si potrebbe creare una classificazione/rappresentazione standard delle mansioni non di ricerca “tipiche” di un istituto, a cui i direttori di istituto possano ispirarsi per delineare gli uffici, se vogliono, ai fini di semplificare successivamente l’identificazione del personale nella classificazione creata
• creare a grandi linee criteri di valutazione adeguati di cui le commissioni debbano tener conto
• rivedere e innovare l’atto di verifica affinche’ possa essere un documento “misurabile” dalla commissione (ora sembra un atto d’ufficio o atto dovuto)
• oltre al vero e proprio passaggio di livello, prevedere alcune fasce stipendiali a cui il personale non ricercatore possa accedere con procedura analoga a quella usata da ricercatori &tecnologi
• consentire al personale coll.amm. di poter passare al quarto livello cosi’ da evitare il ricorso eccessivo all’art. 52; lo sbarramento attuale non sembra avere logica, e’ solo svilente per la categoria dei coll.amm., che sicuramente sono in grado di accumulare esperienza e competenza tanto quanto i tecnici.
Nel frattempo per sanare l’avvilimento e lo scontento che si e’ creato si dovrebbe evitare di bandire subito un nuovo articolo 54 con le stesse regole di prima!!
Piuttosto utilizzare i fondi per ampliare il numero di posti disponibili nella procedura conclusa e far passare il maggior numero possibile di persone al livello superiore. La vedo come una soluzione di tipo straordinario ed eccezionale perche’ cosi’ tanti errori, sviste, disparita’ di trattamento, e svilimento del servizio prestato dovrebbero essere sanati. Secondo me il grado di scontento e rabbia che ne’ derivato avra’ un effetto tremendo per mesi a venire.
Un commento anche sulle “storture” dell’art 52 (passaggio orizzontale): chi viene inquadrato nell’altro profilo dopo il passaggio orizzontale, riceve un decreto individuale bello firmato che dice “il/la dipendente conserva nel nuovo profilo l’anzianita’ di livello acquisita in quello di provenienza”. Difficile impedirgli di partecipare ai concorsi verticali con quel documento in mano, alla base del quale c’e’ anche un parere ARAN del 2006. Forse accanirsi ancora sulla questione e’ inutile fino alla sentenza da parte dei giudici.Per rendere piu’ efficace l’incontro anche per chi potra’ partecipare solo in streaming, chi e’ interessato potrebbe inviarti dei punti da prendere in considerazione e discutere?
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5 Ottobre 2018 alle 12:25 #6403Elisabetta MasettiPartecipante
Caro Vito, mi scuso per il ritardo con cui rispondo, non avevo visto la tua offerta di incontro, alla quale siamo molto interessati. Come hai visto siamo tutti sparsi in giro per l’Italia, quindi dove pensavi di tenere l’incontro? Mi offro per aiutarti ad organizzare/coordinare un incontro in videoconferenza, nel caso possa essere utile. I punti da discutere sono già stati suggeriti, sicuramente Vito ha letto le nostre lettere e messaggi, e si è preparato per capire cosa è possibile fare e i tempi e modi migliori per portare avanti iniziative che possano migliorare gli avanzamenti di carriera di tutti.
Alla collega De Robertis posso solo dire che il suo punto di vista è contrapposto al nostro, e rivolgersi al giudice è il modo legittimo per cercare di far valere le proprie ragioni, per quanto a lei possa sembrare inutile accanimento.
un saluto,
Elisabetta
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